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Il nuovo apprendistato: come funziona?

Le regole per la formazione degli apprendisti sono, in Italia, un tema ancora poco compreso dal mercato del lavoro e dalle imprese. Per i tanti interventi normativi degli ultimi anni, è molto diffuso il convincimento che questa parte del rapporto sia molto complessa. In realtà la complessità è minore di quanto si creda.

Un apprendista assunto con il contratto professionalizzante deve oggi seguire la formazione secondo le regole previste dal contratto collettivo, che individua durata, contenuti e modalità del percorso. Le Regioni hanno un ruolo solo sussidiario: se riescono, possono organizzare una formazione di base, aggiuntiva rispetto a quella aziendale. Ci sono quindi due canali, uno certo (la formazione aziendale, regolata dal Ccnl) e uno eventuale (la formazione pubblica, erogata dalle Regioni). Questa formazione è stata disciplinata dalle linee guida definite il 17 ottobre scorso dalla Conferenza Stato Regioni, e in attesa di approvazione definitiva (la prossima seduta della Conferenza è fissata al 5 dicembre), per tutti gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

Secondo le linee guida, l’offerta formativa pubblica è obbligatoria solo se è disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, ed è realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista. Se manca questo requisito, la formazione trasversale è comunque obbligatoria, se viene definita come tale dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto.

Le semplificazioni già in vigore

L’intesa conferma poi le innovazioni previste dal D.l. 76/2013, e già entrate in vigore. Il piano formativo individuale è obbligatorio soltanto per la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. In secondo luogo, l’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali, e in mancanza viene usato il modello approvato con il decreto del ministro del Lavoro del 10 ottobre 2005 (ma viene fatta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato). Infine, le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove si trova la sede legale.

Vediamo più nello specifico come funziona:

Che cos’è

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo; è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.

È un “contratto formativo” perché si caratterizza per l’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all’esterno, presso strutture formative specializzate.

Il contratto di apprendistato dà la possibilità all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso. A fronte di questi vantaggi il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta.

Il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie:

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

-Per i giovani da 15 a 25 anni.

Consente di completare l’obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni.

È una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine del quarto anno.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

-Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni.

Consente di acquisire una qualificazione professionale prevista dai contratti collettivi di lavoro e maturare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

-Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni.

Ha diverse finalità, tra le quali consentire l’inserimento in un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di studio:

-diploma di scuola superiore

-specializzazione tecnica superiore

-titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato di ricerca)

-titolo di alta formazione

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http://www.nuovoapprendistato.gov.it