Nel panorama della fiscalità applicata agli enti non profit, il Modello EAS (acronimo di “Enti Associativi”) rappresenta un adempimento fondamentale per accedere alle agevolazioni fiscali previste per il Terzo Settore. La sua compilazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate è obbligatoria per molti enti privati non commerciali, tra cui associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali, politiche e numerose altre realtà che operano senza finalità di lucro.
Questa guida, rivolta in particolare ai lettori e operatori del mondo della formazione non profit e agli utenti del portale Diario della Formazione, offre un approfondimento chiaro e aggiornato sul Modello EAS, con tutte le informazioni su soggetti obbligati, scadenze, modalità di invio ed esoneri.
Cos’è il Modello EAS e perché è importante
Il Modello EAS consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate i requisiti fiscali utili per ottenere le agevolazioni previste dal TUIR (Dpr 917/1986, art. 148) e dalla normativa IVA (Dpr 633/1972, art. 4, co. 4, secondo periodo e art. 6). In pratica, serve per evitare che determinate somme percepite, come ad esempio le quote associative, vengano considerate redditi commerciali e quindi tassabili.
La presentazione del modello è obbligatoria per gli enti associativi privati senza personalità giuridica, che svolgono anche solo attività istituzionale (senza scopo di lucro) e ricevono contributi, erogazioni, o quote dai soci.
Per le realtà del Terzo Settore che vogliono beneficiare di regimi fiscali agevolati, la corretta compilazione del Modello EAS è un passaggio imprescindibile.
Scarica il Modello EAS dal sito Agenzia delle Entrate
Scadenze per la presentazione del Modello EAS
L’invio del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato, che rilascia una ricevuta ufficiale. Le scadenze variano a seconda dei casi:
- Nuovi enti: entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione.
- Modifica requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni.
- Aggiornamenti dati: entro il 31 marzo dell’anno successivo a eventuali modifiche nei dati già comunicati.
L’invio tardivo può essere sanato tramite remissione in bonis, accompagnata dal versamento di una sanzione di 258 euro (F24, codice tributo 8114), entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’obbligo è stato disatteso.
Non è necessario ripresentare il Modello EAS in caso di sole modifiche anagrafiche (es. cambio rappresentante legale o indirizzo), come specificato nella Risoluzione 125/E del 6 dicembre 2010.
Chi è obbligato a presentare il Modello EAS
Di seguito l’elenco dei soggetti che, a seconda della loro attività o configurazione giuridica, sono tenuti alla compilazione del modello EAS:
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri ex art. 7, L. 383/2000;
- Organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte ai registri ex art. 6, L. 266/1991, che svolgono anche attività marginali commerciali;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) non esonerate e iscritte al registro CONI;
- Associazioni con personalità giuridica registrate presso Prefetture, Regioni o Province autonome;
- Associazioni religiose riconosciute, che svolgono attività di culto e religione;
- Movimenti e partiti politici che presentano rendicontazione elettorale;
- Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
- Enti bilaterali, patronati, e altri enti con finalità mutualistiche;
- Associazioni di ricerca scientifica, Onlus parziali e altre organizzazioni che beneficiano di specifici provvedimenti agevolativi.
Per tutte queste realtà del mondo associativo, spesso impegnate in progetti educativi, iniziative culturali e attività formative, l’invio del Modello EAS rappresenta un adempimento necessario per operare nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
Chi è esonerato dall’obbligo
Esistono numerose categorie esonerate dalla presentazione del Modello EAS, in quanto già soggette a controlli pubblici o beneficiarie di regimi fiscali specifici. Tra queste:
- Enti già esonerati per legge (art. 30, D.L. 185/2008);
- Associazioni di volontariato che svolgono solo attività istituzionali e non commerciali, secondo quanto indicato dal D.M. 25.5.1995;
- Pro-loco che hanno optato per il regime agevolato della L. 398/1991 e non superano i 250.000 euro di ricavi commerciali;
- ASD iscritte al registro CONI e prive di attività commerciale;
- Fondazioni, enti pubblici, Onlus di diritto, ONG riconosciute, enti associativi puramente commerciali, cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.
Formazione e consulenza per gli adempimenti fiscali del non profit
Compilare correttamente il Modello EAS può risultare complesso per le piccole associazioni o per chi si avvicina per la prima volta alla fiscalità del non profit. Per questo è importante affidarsi a professionisti o percorsi formativi che aiutino a comprendere le norme fiscali per enti associativi, soprattutto in una fase di evoluzione continua del Terzo Settore.
Su Diario della Formazione, punto di riferimento per l’informazione nel settore dell’educazione e del sociale, troverai contenuti, guide operative e aggiornamenti normativi utili per associazioni, cooperative sociali, fondazioni ed enti impegnati in attività di utilità collettiva.
In sintesi
Il Modello EAS è uno strumento indispensabile per la trasparenza e la correttezza fiscale degli enti associativi non profit. Conoscere chi è obbligato, quando va inviato, e come sanare eventuali errori è fondamentale per evitare sanzioni e per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.
Che tu sia un’associazione culturale, un ente di formazione professionale, una realtà di promozione sociale o una ASD, assicurati di essere in regola con questo adempimento.
Per ulteriori chiarimenti, puoi scrivere a: info@diariodellaformazione.it.












