/Associazioni! Pronte ad adeguare lo statuto?

Associazioni! Pronte ad adeguare lo statuto?

Arrivano le prime indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicazione nel periodo transitorio delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS) rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a rendere operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUN). 

Il Ministero ricorda che fino all’entrata in funzione del RUN, l’iscrizione agli attuali registri continuerà ad essere regolata dalle vigenti disposizioni normative. Questo significa che in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione nel registro APS e ODV nel periodo transitorio, si dovranno seguire le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del codice (3 agosto 2017).
 
Per verificare la sussistenza dei requisiti utili per l’iscrizione nel nuovo registro le Regioni in questa fase dovranno seguire due diverse impostazioni tenendo conto della data di costituzione degli enti.
Quelli già costituiti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del terzo settore) avranno a disposizione 18 mesi di tempo (fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, in questo periodo, la domanda di iscrizione all’istituendo RUN non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice, almeno fino alla fine di febbraio del 2019. 
I nuovi enti, invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla operatività del Registro.
 
Alcune disposizioni invece entrano in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che dovranno essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente, come il numero minimo di soci (almeno sette) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del Registro Unico (artt. 32 e 35). Dal momento che si tratta di elementi immodificabili in caso di inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione, con impossibilità di accedere al Registro. 
 
Per tutti gli ETS scatta l’obbligo del bilancio di esercizio, che andrà redatto in forma ordinaria o semplificata a seconda delle dimensioni, indipendentemente dal deposito presso il RUN. Va detto che in realtà la modulistica necessaria non è ancora pronta (servirà un intervento del Ministero del lavoro), ma, come chiarito nel documento, questa mancanza “non esonera gli enti da tale adempimento”. Quest’ultimo cambia a seconda dell’ammontare complessivo delle entrate dell’ente.
 
Se al di sotto dei 220mila euro sarà sufficiente presentare un prospetto semplificato sotto forma di rendiconto finanziario per cassa. Superato questo limite invece è richiesto un vero e proprio bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione con cui l’ente dovrà illustrare l’andamento economico e finanziario. 
 
Il 1° gennaio 2019 sarà invece la data a partire dalla quale gli enti con entrate superiori a 100mila euro dovranno pubblicare sul proprio sito internet l’ammontare dei corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
 
Il documento integrale prodotto dal Minestero del Lavoro e delle Politiche Sociali è consultabile cliccando qui
 
Fonte: csvnet.it