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StartUp innovativa? Questi i requisiti

Per startup innovative si intendono le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
 
Tali società, di qualsiasi settore produttivo (dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione alla manifattura, dai servizi all’artigianato) e senza vincolo di limite legato all’età dell’imprenditore socio,  per essere riconosciute startup innovative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
2. hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
3. presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
4. non distribuiscono utili;
5. hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
6. non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
7. il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
a) almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
b) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
c) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
 
Imprese già costituite
Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012 (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per un periodo di 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.  (approfondimento circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014).
 
Startup a vocazione sociale
Possiede tutti i requisiti delle startup innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale.
I settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione, istruzione e formazione; della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.
 
Iscrizione Camera di Commercio sezione speciale
Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese (startup; incubatori) create ad hoc presso le Camere di Commercio.
L’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.
Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull’effettivo possesso dei requisiti previsti; l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la circolare N. 3672/C emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014).
 
LE AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP INNOVATIVE
Le startup innovative e gli incubatori certificati potranno redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete.
Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E emessa l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.
 
Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
Le deroghe più significative sono previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
l’offerta al pubblico di quote di capitale.
Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..
 
Facilitazioni nel ripianamento delle perdite
In caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
 
Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
La startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11 novies Investment compact): la normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.
 
Disciplina del lavoro tagliata su misura
La startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.
 
Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile
Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.
 
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
Startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.
 
Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche
Detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall’imponibile Ires al 27%).
 
Introduzione dell’equity crowdfunding
Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
 
Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese
Un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
 
Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE
Include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
 
Fail-fast
Sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli.  Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.