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Focus sulle diverse associazioni non profit

Le diverse forme associative rientrano in due macro categorie, NON RICONOSCIUTE e RICONOSCIUTE.

Le associazioni non riconosciute sono le più diffuse, sono prive di personalità giuridica e non hanno un riconoscimento istituzionale, quindi non sussiste la separazione tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’Ente.

Le associazioni sono riconosciute quando acquisiscono la personalità giuridica, che determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente stesso. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica bisogna vincolare una certa somma che nel Lazio è  di € 15.000,00 definita come “fondo di dotazione patrimoniale minimo”. 

Gli atti da compiere per essere “riconosciuta” sono  costituirsi con atto pubblico, in presenza di un notaio, registrare lo statuto presso l’Agenzia delle Entrate, chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, presentando domanda alle Prefetture di competenza.

Associazioni CULTURALI

È  la più semplice e le attività svolte sono nei settori culturale, artistico e del tempo libero  anche in collaborazione con enti pubblici o privati.

Associazioni di VOLONTARIATO

Sono definite e regolamentate dalla Legge 266/1991. Le loro principali caratteristiche sono gratuità delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo e divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni.

Tutte le associazioni di volontariato, per godere dei benefici fiscali devono iscriversi all’apposito registro regionale che nel Lazio è l’ARTES (Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio).

Associazioni di PROMOZIONE SOCIALE

Queste associazioni sono disciplinate dalla Legge 383/2002  la cui finalità è organizzare e gestire attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. Queste associazioni si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente ed autonomo. 

Esiste un registro nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) istituito per legge la quale prevede anche dei registri regionali (ARTES  nel Lazio) ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni previste e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici.

Associazioni SPORTIVE

L’associazione sportiva è l’organizzazione finalizzata a svolgere attività sportiva dilettantistica il cui statuto deve essere redatto a norma dalla legge 289/2002, Art. 90.

Il CONI ha istituito il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive cui è indispensabile iscriversi per poter ottenere il riconoscimento a fini sportivi con le relative agevolazioni fiscali.

Tutte le associazioni che intendono iscriversi devono essere già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva.

ONLUS

ONLUS – organizzazioni non lucrative di utilità sociale-  è una “qualifica” che può essere assunta da associazioni, comitati,  fondazioni, società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica i cui statuti sono a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Le onlus si possono distinguere in ONLUS di DIRITTO e quelle per “scelta e parziali”.

Le Onlus di diritto sono:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995;
  • le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
  • le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991);
  • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Le Onlus per scelta, al fine di diventare tali, devono innanzitutto svolgere attività previste dal Decreto n. 460/97 e poi  reviosionare lo Statuto (redatto in precedenza) a norma di onlus,  registarlo all’Agenzia delle Entrate ed iscriversi all’Anagrafe delle Onlus.

Infine ci sono le Onlus parziali come gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.